Codice etico

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CODICE ETICO di COMPORTAMENTO SUL LUOGO DI LAVORO

Il codice etico di comportamento è lo strumento attraverso il quale la VEGALLARM intende promuovere stile e condotte utili al miglioramento della qualità del lavoro e della qualità della vita delle risorse umane.

Edizione 00 data :Febbraio 2017

PREMESSE 3

attività 3

Obbiettivi 3

ambito e applicazioni 3

Principi e finalità 3

Onestà 4

Qualità del servizio 4

Valore delle risorse umane 4

Imparzialità 4

Integrità della persona 4

Riservatezza 4

Sicurezza e igiene sul lavoro 4

Formazione -informazione 6

Integrità e tutela della persona e COMPORTAMENTI NON TOLLERATI 6

Diritto di interruzione di comportamento indesiderato 7

Procedure da adottare in caso di molestia/violenza 7

Procedure di denuncia informale 8

Procedure di denuncia formale 8

Altri comportamenti NON TOLLERATI 8

Rapporti con la concorrenza 8

Rapporti con i clienti 8

Rapporti con la pubblica amministrazione 9

Regali ed omaggi 9

Disposizioni finali 9

PREMESSE

Le attese della comunità civile si sono evolute considerevolmente negli ultimi anni, sono divenute sempre più sensibili al comportamento etico nei rapporti aziendali ed interpersonali, ed hanno imparato a riconoscere, dietro il prodotto o il servizio, il processo produttivo che lo ha generato.

VEGALLARM intende sempre più, valorizzare il processo produttivo che genera il servizio, poiché le risorse umane impegnate sono il punto cardine attraverso il quale la qualità si esprime in tutte le sue forme.

La globalizzazione dei mercati e la caduta dei confini geopolitici con il libero accesso delle persone in paesi stranieri ha portato sempre più l’esigenza di definire il codice etico di comportamentoaziendale.

 

A questo proposito VEGALLARM si è attivata per avviare uno “stile ” socialmente responsabile, orientato al coinvolgimento dei portatori di interessi interni ed esterni e al controllo del processoproduttivo.

Diventa prioritario, quindi, promuovere uno stile che difenda i diritti umani e il rispetto della persona, ispirando ogni rapporto di mercato, specialmente nelle situazioni più a rischio, ai principi di trasparenza, equità ed efficienza.

 

VEGALLARM ha riconosciuto l’opportunità e il dovere di conformarsi a questi standard, scrivendo il presente codice ed impegnandosi a metterlo in atto.

 

VEGALLARM pretende il rispetto del presente codice da tutti i dipendenti e tutte da tutte le persone che entrano in contatto con l’Azienda e con il suo personale a qualsiasi titolo.

 

Definizioni utilizzate per la realizzazione del presente codice etico di comportamento:

  • VEGALLARM - : azienda datrice di lavoro

collaboratore -: lavoratore dipendente / lavoratori esterni in appalto

  • consigliere di fiducia-: persona scelta dal lavoratore e/o da lavoratori esterni in appalto per la comunicazione di eventuali problematiche relative al presente codice etico di comportamento

 

attività

La VEGALLARM è una società che opera nel settore della sicurezza privata, pubblica e aziendale mediante prodotti quali sistemi di allarme perimetrali, videosorveglianza, controllo degli accessi e rilevazione incendio, oltre ad ogni e qualunque accessorio che possa migliorare ulteriormente il servizio.

 

Fondamento aziendale è la competenza del personale, l’utilizzo di tecnologie innovative, la ricerca e la selezione dei fornitori, oltre che la progettazione interna che offre la possibilità di realizzare impianti personalizzati.

 

L’etica, sotto tutti gli aspetti, è fondamentale per il buon funzionamento aziendale, poiché è la base della credibilità che VEGALLARM ha messo in campo negli anni.

Obbiettivi

VEGALLARM adotta il presente Codice Etico al fine di garantire il diritto ad un ambiente favorevole alle relazioni interpersonali, nell’osservanza dei principi fondamentali di uguaglianza, libertà, dignità e sicurezza della persona.

ambito e applicazioni

Sono tenuti al rispetto del presente codice tutti i dipendenti e tutte le persone che entrano in contatto con l’Azienda e con il suo personale a qualsiasi titolo.

Ogni collaboratore deve agire lealmente e secondo buona fede, rispettando gli obblighi contrattualmente sottoscritti ed assicurando le prestazioni richieste.

Deve, altresì, conoscere ed osservare il contenuto del presente Codice, improntando la propria condotta al rispetto, alla cooperazione ed alla reciproca collaborazione.

In particolare, per quanto concerne i collaboratori, VEGALLARM metterà a loro disposizione il presente Codice affinché gli stessi sottoscrivano apposita dichiarazione di conoscenza ed accettazione, impegnandosi a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei principi in esso contenuti.

Principi e finalità

Tutte le persone hanno diritto ad essere trattate con dignità e rispetto, e di lavorare in

ambiente favorevole e sicuro.

 

Nei rapporti interpersonali, ognuno è tenuto a contribuire al mantenimento di un ambiente ed un’organizzazione del lavoro fondata su principi di correttezza ed uguaglianza, anche nei confronti di utenti e terzi.

Fermo restando il diritto di ogni dipendente e di ogni persona che entra in contatto con l’Azienda alla tutela da qualsiasi atto o comportamento indesiderato, l’Amministrazione assume tutte le iniziative volte a favorire il rispetto reciproco dell’inviolabilità della persona attraverso la formazione, l’informazione e la prevenzione.

Onestà

Nell'ambito della loro attività professionale, i collaboratori sono tenuti a rispettare le leggi vigenti, il codice etico e i regolamenti interni.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse personale può giustificare una condotta non onesta.

Qualità del servizio

L’attività di ogni singolo collaboratore deve essere indirizzato alla soddisfazione ed alla tutela del lavoro svolto.

Valore delle risorse umane

VEGALLARM promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere le competenze possedute da ciascun collaboratore.

 

VEGALLARM opera affinché le performance economico/finanziarie siano tali da preservare ed incrementare il valore dell'impresa.

Imparzialità

Nelle relazioni con i suoi collaboratori VEGALLARM esclude qualsiasi discriminazione basata su: età, sesso, sessualità, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche, credenzereligiose.

 

VEGALLARM rifiuta qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori.

L'accesso a ruoli e incarichi viene stabilito, considerando competenze e capacità.

Integrità della persona

VEGALLARM garantisce l'integrità fisica e morale dei collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri.

Riservatezza

VEGALLARM garantisce la riservatezza delle informazioni in proprio possesso.

I collaboratori sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

Sicurezza e igiene sul lavoro

La sicurezza sul luogo di lavoro, la salute e la sicurezza dei dipendenti, la tutela dell’ambiente rientrano tra gli impegni principali che VEGALLARM si assume da sempre nel rispetto delle disposizioni normative in vigore .

 

VEGALLARM garantisce un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti, adottando a questo fine tutte le misure necessarie ad eliminare all’interno o nell’esercizio dell’impresa ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un danno per propri dipendenti o per soggetti terzi.

VEGALLARM si impegna a :

  • eliminare o , quando non è possibile, ridurre tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
  • individuare i rischi che non possono essere evitasti e pianificare un adeguato programma di prevenzione e protezione econtrollo;
  • adeguare attrezzature e luoghi di lavoro alle disposizioni di legge
  • fornire adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva per i lavoratori
  • impartire adeguate istruzioni ai lavoratori e fornire periodicamente l’aggiornamento formativo dei lavoratori in materia di salute e sicurezza;vigilare sull’applicazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare e sui comportamenti dei lavoratori al fine di prevenire incidenti, infortuni e/o malattie professionali

RIGOSA geom. Roberto

Consulente sicurezza sul lavoro

 

Via Colorne 23

CASTEL MELLA (BS)

i LAVORATORI/COLLABORATORI della VEGALLARM, analogamente, dovranno garantire il rispetto delle seguenti regole:

    • adottare comportamenti sicuri durante il lavoro, ovvero nel rispetto dei regolamenti aziendali, delle procedure, delle istruzioni, delle norme in generale e del presente codiceetico
    • evitare comportamenti pericolosi per se e per gli altri
    • rispettare gli ordini indicati dai superiori gerarchici o dal datore di lavoro, PURCHE’ confacenti con il principio disicurezza.
    • Comunicare immediatamente ai superiori ogni anomalia, criticità o altra situazione di pericolo di cui si venga a conoscenza durante illavoro;
    • Rispettare i compiti e le attribuzioni operative assegnate
    • Prestare la massimacollaborazione;
    • Partecipare con attenzione e coinvolgimento alle attività formative

 

 

I PREPOSTI hanno l’incarico di guidare il lavoro proprio e dei propri sottoposti in modo da garantire la propria ed altrui salute e sicurezza.

 

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VEGALLARM ha una tipologia di attività laddove gli addetti adempiono ai compiti c/o aziende terze e organizzazioni diverse; pertanto VEGALLARM

sottopone i propri addetti a informazione formazione e addestramento con il fine di promuovere i comportamenti in sicurezza, spronando gli addetti ad esprimere giudizi di valutazione del rischio prima di adempiere al lavoro adottando misure di prevenzione e protezione necessarie per la propria ed altrui sicurezza, nel particolare per quanto ai rischi residui specifici di ogni singolo lavoro, che essendo tutti lavori singoli non possono essere standardizzati.

 

In ogni caso e comunque i collaboratori non devono:

- compiere di propria iniziativa operazioni o attività che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o altrui.

- compiere azioni con IMPRUDENZA IMPERIZIA E NEGLIGENZA

- rimuovere o modificare senza autorizzazione e senza aver preso le opportune cautele i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o controllo;

Ciascun collaboratore deve:

  • prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni e delle sue omissioni.

 

Tutti i dipendenti sono tenuti a :

  • presentarsi al lavoro in condizioni di pulizia personale e vestiti inmodo

 

 

decoroso ed appropriato al lavoro svolto;

  • Devono essere in perfette condizioni psico-fisica
  • Non devono essere sotto gli effetti di sostanze stupefacenti
  • Non devono essere sotto gli effetti di sostanze alcoliche

-

(ricordando a tutti i dipendenti che l’azienda è fra le attività che rientrano nel gruppo laddove i lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica periodica e viene indicato un tasso alcolemico uguale a 0 (zero)).

 

Tutti i dipendenti sono tenuti a:

  • utilizzare le dotazioni di sicurezza SEMPRE ed in modo costante;
  • utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), SEMPRE ed in modo costante;

 

nel particolare dei lavori svolti in quota, gli addetti devono organizzare gli apprestamenti di sicurezza verificando SEMPRE la corretta stabilità ed adeguatezza del sistemaadottato.

Formazione -informazione

VEGALLARM si impegna a svolgere attività di formazione ed informazione ai collaboratori, al fine promuovere la cultura per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro oltre che al fine di garantire il diritto ad un ambiente favorevole anche alle relazioni interpersonali, nell’osservanza dei principi fondamentali di uguaglianza, libertà e dignità della persona.

 

E’ obbiettivo aziendale raggiungere il livello di sicurezza generale e globale.

 

Il collaboratore deve partecipare alle formazioni ed alle informazioni con fattiva collaborazione al fine di raggiungere l’obbiettivo generale globale prefissato.

Il lavoratore deve improntare la propria condotta al rispetto, alla cooperazione ed alla reciproca collaborazione.

Il lavoratore deve improntare la propria condotta al rispetto, nelle relazioni con i suoi colleghi e deve assolutamente escludere qualsiasi discriminazione basata su: età, sesso, sessualità, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche, credenze religiose.

Integrità e tutela della persona e COMPORTAMENTI NON TOLLERATI

VEGALLARM salvaguarda i propri collaboratori da atti di molestia/violenza, e osteggia qualsiasi atteggiamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue opinioni e delle sue preferenze.

Non sono assolutamente ammesse:

  • molestie sessuali
  • violenze psicologiche,
  • violenze fisiche, ed ogni altra forma di violenza

devono essere evitati comportamenti che possano turbare la sensibilità della persona.

 

molestia sessuale – DEFINIZIONE-

Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offende la dignità degli uomini e delle donne, ivi inclusi atteggiamenti non graditi di tipo fisico, verbale o non verbale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione od ostilità nei suoiconfronti.

I connotati delle molestie sessuali sono ravvisabili in atti perpetrati da persone sia dello stesso sesso che di sessoopposto.

Le molestie sessuali assumono particolare gravità se esplicitamente o implicitamente avvengono a seguito dello sfruttamento di una posizione di potere o siano accompagnate da minacce o ricatti in relazione alla condizione professionale del dipendente.

La molestia ed i ricatti sessuali, oltre ad essere comportamenti scorretti, sono riconosciuti fonte di discriminazione diretta o indiretta e di negazione di diritti.Rientrano nella tipologia della molestia sessuale e/o delle discriminazioni

 

 

comportamenti quali:

  1. richieste esplicite o implicite di prestazioni sessuali o attenzioni a sfondo sessuale non gradite e ritenute sconvenienti e offensive per chi ne èoggetto;
  2. minacce, discriminazioni e ricatti, subiti per aver respinto comportamenti a sfondo sessuale che incidono, direttamente o indirettamente, sulla costituzione, sullo svolgimento o sull’estinzione del rapporto di lavoro e la progressione di carriera;
  3. contatti fisici fastidiosi e indesiderati;
  4. apprezzamenti verbali offensivi sul corpo e sulla sessualità;
  5. gesti o ammiccamenti provocatori e disdicevoli a sfondo sessuale;
  6. esposizione nei luoghi di lavoro di materiale pornografico;
  7. scritti ed espressioni verbali denigratori e offensivi rivolti alla persona per la sua appartenenza a un determinato sesso o in ragione della diversità di espressione della sessualità.

 

violenza psicologica –DEFINIZIONE-

Si verifica una situazione di violenza psicologica quando un dipendente è oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e/o dei colleghi e, in particolare, quando vengono poste in essere pratiche dirette ad isolarlo dall’ambiente di lavoro o ad espellerlo con la conseguenza di intaccare gravemente l’equilibrio psichico dello stesso, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando stress, catastrofe emotiva, depressioneetc.

 

Violenza fisica –DEFINIZIONE -

Include anche comportamenti apparentemente innocui come spintonare, costringere nei movimenti, sovrastare fisicamente,

e comportamenti più riconoscibilmente violenti come percuotere, rompere/lanciare oggetti, sputare contro, dare pizzicotti, mordere, prendere a pugni, a calci, a schiaffi, bruciature con le con le sigarette, il ferire gravemente con oggetti taglienti, torturare, uccidere.

 

TALI COMPORTAMENTI SARANNO PUNITI ANCHE CON IL LICENZIAMENTO DEL/DEI COLLABORATORI CHE SI SARANNO INCRIMINATI DI TALE COMPORTAMENTO LESIVO NEI CONFRONTI ALTRUI

Diritto di interruzione di comportamento indesiderato

La/il collaboratore che abbia subito qualsiasi tipo di molestia/violenza sui luoghi di lavoro comprese le molestie sessuali o violenza psicologica, e/o violenza fisica ha diritto di ottenere l’interruzione del comportamento indesiderato attraverso idonee procedure tese alla rimozione del disagio.

 

Chi denuncia casi di qualsiasi tipo di molestia/violenza sui luoghi di lavoro comprese le molestie sessuali o violenza psicologica, e/o violenza fisica ha diritto alla riservatezza e a non subire ritorsioni dirette ed indirette.

Procedure da adottare in caso di molestia/violenza

La persona che ritiene di essere oggetto di molestia/violenza sui luoghi di lavoro comprese le molestie sessuali o violenza psicologica, e/o violenza fisica, deve rivolgersi a:

  • datore di lavoro nella persona di BONETTI GIULIO e/o
  • collaboratore aziendale nella persona di (nome non pubblicato per privacy) (definiti per comodità in seguito “consigliere di fiducia”)

in ogni caso

Chi denuncia casi di qualsiasi tipo di molestia/violenza sui luoghi di lavoro comprese le molestie sessuali o violenza psicologica, e/o violenza fisica ha diritto alla riservatezza e a non subire ritorsioni dirette ed indirette

 

Le persona che ritiene di essere oggetto di molestie/violenza ha il diritto di decidere se il procedimento di segnalazione deve essere :TRATTAZIONE FORMALE

 

TRATTAZIONE INFORMALE

Procedure di denuncia informale

La persona che, avendo subito molestie/violenza sia interessata a porvi fine “informalmente”, può rivolgersi tempestivamente a:

  • datore di lavoro nella persona di BONETTI GIULIO e/o

 

Il Consigliere di Fiducia scelto , al fine di ottenere l’interruzione del comportamento lesivo, dispone di ampia facoltà di azione, ed inparticolare:

  • Su richiesta della persona interessata prende in carico il caso e la informa sulla modalità più idonea per affrontarlo;
  • Può chiedere l’intervento di altri esperti (psicologi, avvocati, ecc.) per formulare il proprio giudizio sulla scorta di pareri qualificati;
  • Sente l’autore/autrice dei comportamenti che si assumono lesivi ed acquisisce eventuali testimonianze;
  • Tende a promuovere incontri congiunti tra la persona presunta autrice della lesione e la vittima della medesima.

Il Consigliere di Fiducia non può adottare alcuna iniziativa senza averne prima discusso con la parte lesa e senza averne ricevuto l’espresso consenso. Ogni iniziativa deve essere assunta sollecitamente e comunque non oltre 60 giorni dalla conoscenza del fatto.

In ogni momento della procedura, la parte lesa può ritirare la segnalazione.

Procedure di denuncia formale

Ove la/il collaboratore oggetto delle molestie/violenze non ritenga di far ricorso all'intervento della persona aziendale di fiducia, oppure, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia agli organi ufficiali di vigilanza, con l'assistenza della persona aziendale di fiducia qualora informato.

Altri comportamenti NON TOLLERATI

- PRESENTARSI AL LAVORO IN STATO DI ALTERAZIONE FISICA

E’ proibito presentarsi sul luogo di lavoro in preda all’alcol o a sostanze stupefacenti . Sono inoltre vietati la vendita, l’uso, la produzione e la distribuzione di qualsiasi stupefacente o sostanza controllata nei locali utilizzati dalla Società.

 

VEGALLARM mantiene un ambiente di lavoro libero sia da alcol che da sostanze stupefacenti.

 

- IL TURPILOQUIO

E’ proibito l’utilizzo di un linguaggio non corretto e non compatibile durante il lavoro, e nel particolare fra colleghi e/o persone terze.

 

 

TUTTI I SOPRA CITATI COMPORTAMENTI SARANNO PUNITI ANCHE CON IL LICENZIAMENTO DEL/DEI COLLABORATORI CHE SI SARANNO MACCHIATI DI TALE CONDOTTA LESIVA NEI CONFRONTI ALTRUI

Rapporti con la concorrenza

VEGALLARM è contraria a qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione, che è contraria alla politica aziendale ed è vietata ad ogni soggetto che per essaagisce.

In nessun caso, il perseguimento dell’interesse dell’azienda può giustificare una condotta dei vertici aziendali e dei collaboratori che non sia rispettosa delle leggi

vigenti e conforme alle regole del presente codice

Rapporti con i clienti

VEGALLARM è orientata, così come definito anche nel presente codice alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti.Le informazioni e le comunicazioni devono essere complete, comprensibili ed in applicazione delle normative vigenti.

Rapporti con la pubblica amministrazione

Nel rapporto con la pubblica amministrazione VEGALLARM, presta particolare attenzione ad ogni atto, comportamento od accordo, in modo tale che essi siano improntati alla massima trasparenza, correttezza e legalità.

Nel corso delle trattative o rapporti con le pubbliche amministrazioni , i destinatari non terranno direttamente o indirettamente comportamenti tali da influenzare in modo non corretto la decisione dellacontroparte.

In particolare NON è consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della pubblica amministrazione a titolo personale, o sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano

compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Regali ed omaggi

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile allasocietà

In particolare è vietato in assoluto qualsiasi forma di regalo, omaggio o beneficio a funzionari pubblici o a loro famigliari che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Si precisa che tale norma concerne sia regali promessi o offerti, sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi beneficio.

I regali offerti a terzi , comunque non appartenenti alla pubblica amministrazione, stante il divieto sopra indicato, devono essere di modico valore e documentati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche e devono essere segnalati all’amministratore della società.

Tutti i destinatari del presente codice che ricevono regali o benefici non di modico valore sono tenuti a darne comunicazione all’amministratore unico, il quale ne valuterà l’adeguatezza e provvederà a far notificare al mittente la politicadella società

in materia.

Disposizioni finali

A tutti i destinatari è fatto obbligo di prendere adeguata conoscenza e di osservarlo.

Il presente codice etico viene esporto nella bacheca aziendale e consegnato fisicamentea tutti i dipendenti e collaboratori.

 AZIENDA VEGALLARM

Bonetti Giulio