CODICE ETICO di COMPORTAMENTO SUL LUOGO DI LAVORO
Il codice etico di comportamento è lo strumento attraverso il quale la VEGALLARM intende promuovere stile e condotte utili al miglioramento della qualità del lavoro e della qualità della vita delle risorse umane.
Edizione 00 data :Febbraio 2017
attività 3
Obbiettivi 3
ambito e applicazioni 3
Principi e finalità 3
Onestà 4
Qualità del servizio 4
Valore delle risorse umane 4
Imparzialità 4
Integrità della persona 4
Riservatezza 4
Sicurezza e igiene sul lavoro 4
Formazione -informazione 6
Integrità e tutela della persona e COMPORTAMENTI NON TOLLERATI 6
Diritto di interruzione di comportamento indesiderato 7
Procedure da adottare in caso di molestia/violenza 7
Procedure di denuncia informale 8
Procedure di denuncia formale 8
Altri comportamenti NON TOLLERATI 8
Rapporti con la concorrenza 8
Rapporti con i clienti 8
Rapporti con la pubblica amministrazione 9
Regali ed omaggi 9
Disposizioni finali 9
PREMESSE
Le attese della comunità civile si sono evolute considerevolmente negli ultimi anni, sono divenute sempre più sensibili al comportamento etico nei rapporti aziendali ed interpersonali, ed hanno imparato a riconoscere, dietro il prodotto o il servizio, il processo produttivo che lo ha generato.
VEGALLARM intende sempre più, valorizzare il processo produttivo che genera il servizio, poiché le risorse umane impegnate sono il punto cardine attraverso il quale la qualità si esprime in tutte le sue forme.
La globalizzazione dei mercati e la caduta dei confini geopolitici con il libero accesso delle persone in paesi stranieri ha portato sempre più l’esigenza di definire il codice etico di comportamentoaziendale.
A questo proposito VEGALLARM si è attivata per avviare uno “stile ” socialmente responsabile, orientato al coinvolgimento dei portatori di interessi interni ed esterni e al controllo del processoproduttivo.
Diventa prioritario, quindi, promuovere uno stile che difenda i diritti umani e il rispetto della persona, ispirando ogni rapporto di mercato, specialmente nelle situazioni più a rischio, ai principi di trasparenza, equità ed efficienza.
VEGALLARM ha riconosciuto l’opportunità e il dovere di conformarsi a questi standard, scrivendo il presente codice ed impegnandosi a metterlo in atto.
VEGALLARM pretende il rispetto del presente codice da tutti i dipendenti e tutte da tutte le persone che entrano in contatto con l’Azienda e con il suo personale a qualsiasi titolo.
Definizioni utilizzate per la realizzazione del presente codice etico di comportamento:
- VEGALLARM - : azienda datrice di lavoro
collaboratore -: lavoratore dipendente / lavoratori esterni in appalto
- consigliere di fiducia-: persona scelta dal lavoratore e/o da lavoratori esterni in appalto per la comunicazione di eventuali problematiche relative al presente codice etico di comportamento
attività |
La VEGALLARM è una società che opera nel settore della sicurezza privata, pubblica e aziendale mediante prodotti quali sistemi di allarme perimetrali, videosorveglianza, controllo degli accessi e rilevazione incendio, oltre ad ogni e qualunque accessorio che possa migliorare ulteriormente il servizio.
Fondamento aziendale è la competenza del personale, l’utilizzo di tecnologie innovative, la ricerca e la selezione dei fornitori, oltre che la progettazione interna che offre la possibilità di realizzare impianti personalizzati.
L’etica, sotto tutti gli aspetti, è fondamentale per il buon funzionamento aziendale, poiché è la base della credibilità che VEGALLARM ha messo in campo negli anni. |
Obbiettivi |
VEGALLARM adotta il presente Codice Etico al fine di garantire il diritto ad un ambiente favorevole alle relazioni interpersonali, nell’osservanza dei principi fondamentali di uguaglianza, libertà, dignità e sicurezza della persona. |
ambito e applicazioni |
Sono tenuti al rispetto del presente codice tutti i dipendenti e tutte le persone che entrano in contatto con l’Azienda e con il suo personale a qualsiasi titolo. Ogni collaboratore deve agire lealmente e secondo buona fede, rispettando gli obblighi contrattualmente sottoscritti ed assicurando le prestazioni richieste. Deve, altresì, conoscere ed osservare il contenuto del presente Codice, improntando la propria condotta al rispetto, alla cooperazione ed alla reciproca collaborazione. In particolare, per quanto concerne i collaboratori, VEGALLARM metterà a loro disposizione il presente Codice affinché gli stessi sottoscrivano apposita dichiarazione di conoscenza ed accettazione, impegnandosi a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei principi in esso contenuti. |
Principi e finalità |
Tutte le persone hanno diritto ad essere trattate con dignità e rispetto, e di lavorare in ambiente favorevole e sicuro. |
Nei rapporti interpersonali, ognuno è tenuto a contribuire al mantenimento di un ambiente ed un’organizzazione del lavoro fondata su principi di correttezza ed uguaglianza, anche nei confronti di utenti e terzi. Fermo restando il diritto di ogni dipendente e di ogni persona che entra in contatto con l’Azienda alla tutela da qualsiasi atto o comportamento indesiderato, l’Amministrazione assume tutte le iniziative volte a favorire il rispetto reciproco dell’inviolabilità della persona attraverso la formazione, l’informazione e la prevenzione. |
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Onestà |
Nell'ambito della loro attività professionale, i collaboratori sono tenuti a rispettare le leggi vigenti, il codice etico e i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell'interesse personale può giustificare una condotta non onesta. |
Qualità del servizio |
L’attività di ogni singolo collaboratore deve essere indirizzato alla soddisfazione ed alla tutela del lavoro svolto. |
Valore delle risorse umane |
VEGALLARM promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere le competenze possedute da ciascun collaboratore.
VEGALLARM opera affinché le performance economico/finanziarie siano tali da preservare ed incrementare il valore dell'impresa. |
Imparzialità |
Nelle relazioni con i suoi collaboratori VEGALLARM esclude qualsiasi discriminazione basata su: età, sesso, sessualità, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche, credenzereligiose.
VEGALLARM rifiuta qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori. L'accesso a ruoli e incarichi viene stabilito, considerando competenze e capacità. |
Integrità della persona |
VEGALLARM garantisce l'integrità fisica e morale dei collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri. |
Riservatezza |
VEGALLARM garantisce la riservatezza delle informazioni in proprio possesso. I collaboratori sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività. |
Sicurezza e igiene sul lavoro |
La sicurezza sul luogo di lavoro, la salute e la sicurezza dei dipendenti, la tutela dell’ambiente rientrano tra gli impegni principali che VEGALLARM si assume da sempre nel rispetto delle disposizioni normative in vigore .
VEGALLARM garantisce un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti, adottando a questo fine tutte le misure necessarie ad eliminare all’interno o nell’esercizio dell’impresa ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un danno per propri dipendenti o per soggetti terzi. VEGALLARM si impegna a :
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RIGOSA geom. Roberto Consulente sicurezza sul lavoro |
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Via Colorne 23 |
CASTEL MELLA (BS)
i LAVORATORI/COLLABORATORI della VEGALLARM, analogamente, dovranno garantire il rispetto delle seguenti regole:
- adottare comportamenti sicuri durante il lavoro, ovvero nel rispetto dei regolamenti aziendali, delle procedure, delle istruzioni, delle norme in generale e del presente codiceetico
- evitare comportamenti pericolosi per se e per gli altri
- rispettare gli ordini indicati dai superiori gerarchici o dal datore di lavoro, PURCHE’ confacenti con il principio disicurezza.
- Comunicare immediatamente ai superiori ogni anomalia, criticità o altra situazione di pericolo di cui si venga a conoscenza durante illavoro;
- Rispettare i compiti e le attribuzioni operative assegnate
- Prestare la massimacollaborazione;
- Partecipare con attenzione e coinvolgimento alle attività formative
I PREPOSTI hanno l’incarico di guidare il lavoro proprio e dei propri sottoposti in modo da garantire la propria ed altrui salute e sicurezza.
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VEGALLARM ha una tipologia di attività laddove gli addetti adempiono ai compiti c/o aziende terze e organizzazioni diverse; pertanto VEGALLARM
sottopone i propri addetti a informazione formazione e addestramento con il fine di promuovere i comportamenti in sicurezza, spronando gli addetti ad esprimere giudizi di valutazione del rischio prima di adempiere al lavoro adottando misure di prevenzione e protezione necessarie per la propria ed altrui sicurezza, nel particolare per quanto ai rischi residui specifici di ogni singolo lavoro, che essendo tutti lavori singoli non possono essere standardizzati.
In ogni caso e comunque i collaboratori non devono:
- compiere di propria iniziativa operazioni o attività che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o altrui.
- compiere azioni con IMPRUDENZA IMPERIZIA E NEGLIGENZA
- rimuovere o modificare senza autorizzazione e senza aver preso le opportune cautele i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o controllo;
Ciascun collaboratore deve:
- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni e delle sue omissioni.
Tutti i dipendenti sono tenuti a :
- presentarsi al lavoro in condizioni di pulizia personale e vestiti inmodo
decoroso ed appropriato al lavoro svolto;
- (ricordando a tutti i dipendenti che l’azienda è fra le attività che rientrano nel gruppo laddove i lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica periodica e viene indicato un tasso alcolemico uguale a 0 (zero)).
Tutti i dipendenti sono tenuti a:
nel particolare dei lavori svolti in quota, gli addetti devono organizzare gli apprestamenti di sicurezza verificando SEMPRE la corretta stabilità ed adeguatezza del sistemaadottato. |
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Formazione -informazione |
VEGALLARM si impegna a svolgere attività di formazione ed informazione ai collaboratori, al fine promuovere la cultura per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro oltre che al fine di garantire il diritto ad un ambiente favorevole anche alle relazioni interpersonali, nell’osservanza dei principi fondamentali di uguaglianza, libertà e dignità della persona.
E’ obbiettivo aziendale raggiungere il livello di sicurezza generale e globale.
Il collaboratore deve partecipare alle formazioni ed alle informazioni con fattiva collaborazione al fine di raggiungere l’obbiettivo generale globale prefissato. Il lavoratore deve improntare la propria condotta al rispetto, alla cooperazione ed alla reciproca collaborazione. Il lavoratore deve improntare la propria condotta al rispetto, nelle relazioni con i suoi colleghi e deve assolutamente escludere qualsiasi discriminazione basata su: età, sesso, sessualità, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche, credenze religiose. |
Integrità e tutela della persona e COMPORTAMENTI NON TOLLERATI |
VEGALLARM salvaguarda i propri collaboratori da atti di molestia/violenza, e osteggia qualsiasi atteggiamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue opinioni e delle sue preferenze. Non sono assolutamente ammesse:
devono essere evitati comportamenti che possano turbare la sensibilità della persona.
molestia sessuale – DEFINIZIONE- Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offende la dignità degli uomini e delle donne, ivi inclusi atteggiamenti non graditi di tipo fisico, verbale o non verbale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione od ostilità nei suoiconfronti. I connotati delle molestie sessuali sono ravvisabili in atti perpetrati da persone sia dello stesso sesso che di sessoopposto. Le molestie sessuali assumono particolare gravità se esplicitamente o implicitamente avvengono a seguito dello sfruttamento di una posizione di potere o siano accompagnate da minacce o ricatti in relazione alla condizione professionale del dipendente. La molestia ed i ricatti sessuali, oltre ad essere comportamenti scorretti, sono riconosciuti fonte di discriminazione diretta o indiretta e di negazione di diritti.Rientrano nella tipologia della molestia sessuale e/o delle discriminazioni |
comportamenti quali:
violenza psicologica –DEFINIZIONE- Si verifica una situazione di violenza psicologica quando un dipendente è oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e/o dei colleghi e, in particolare, quando vengono poste in essere pratiche dirette ad isolarlo dall’ambiente di lavoro o ad espellerlo con la conseguenza di intaccare gravemente l’equilibrio psichico dello stesso, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando stress, catastrofe emotiva, depressioneetc.
Violenza fisica –DEFINIZIONE - Include anche comportamenti apparentemente innocui come spintonare, costringere nei movimenti, sovrastare fisicamente, e comportamenti più riconoscibilmente violenti come percuotere, rompere/lanciare oggetti, sputare contro, dare pizzicotti, mordere, prendere a pugni, a calci, a schiaffi, bruciature con le con le sigarette, il ferire gravemente con oggetti taglienti, torturare, uccidere.
TALI COMPORTAMENTI SARANNO PUNITI ANCHE CON IL LICENZIAMENTO DEL/DEI COLLABORATORI CHE SI SARANNO INCRIMINATI DI TALE COMPORTAMENTO LESIVO NEI CONFRONTI ALTRUI |
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Diritto di interruzione di comportamento indesiderato |
La/il collaboratore che abbia subito qualsiasi tipo di molestia/violenza sui luoghi di lavoro comprese le molestie sessuali o violenza psicologica, e/o violenza fisica ha diritto di ottenere l’interruzione del comportamento indesiderato attraverso idonee procedure tese alla rimozione del disagio.
Chi denuncia casi di qualsiasi tipo di molestia/violenza sui luoghi di lavoro comprese le molestie sessuali o violenza psicologica, e/o violenza fisica ha diritto alla riservatezza e a non subire ritorsioni dirette ed indirette. |
Procedure da adottare in caso di molestia/violenza |
La persona che ritiene di essere oggetto di molestia/violenza sui luoghi di lavoro comprese le molestie sessuali o violenza psicologica, e/o violenza fisica, deve rivolgersi a:
in ogni caso Chi denuncia casi di qualsiasi tipo di molestia/violenza sui luoghi di lavoro comprese le molestie sessuali o violenza psicologica, e/o violenza fisica ha diritto alla riservatezza e a non subire ritorsioni dirette ed indirette
Le persona che ritiene di essere oggetto di molestie/violenza ha il diritto di decidere se il procedimento di segnalazione deve essere :TRATTAZIONE FORMALE |
TRATTAZIONE INFORMALE |
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Procedure di denuncia informale |
La persona che, avendo subito molestie/violenza sia interessata a porvi fine “informalmente”, può rivolgersi tempestivamente a:
Il Consigliere di Fiducia scelto , al fine di ottenere l’interruzione del comportamento lesivo, dispone di ampia facoltà di azione, ed inparticolare:
Il Consigliere di Fiducia non può adottare alcuna iniziativa senza averne prima discusso con la parte lesa e senza averne ricevuto l’espresso consenso. Ogni iniziativa deve essere assunta sollecitamente e comunque non oltre 60 giorni dalla conoscenza del fatto. In ogni momento della procedura, la parte lesa può ritirare la segnalazione. |
Procedure di denuncia formale |
Ove la/il collaboratore oggetto delle molestie/violenze non ritenga di far ricorso all'intervento della persona aziendale di fiducia, oppure, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia agli organi ufficiali di vigilanza, con l'assistenza della persona aziendale di fiducia qualora informato. |
Altri comportamenti NON TOLLERATI |
- PRESENTARSI AL LAVORO IN STATO DI ALTERAZIONE FISICA E’ proibito presentarsi sul luogo di lavoro in preda all’alcol o a sostanze stupefacenti . Sono inoltre vietati la vendita, l’uso, la produzione e la distribuzione di qualsiasi stupefacente o sostanza controllata nei locali utilizzati dalla Società. |
VEGALLARM mantiene un ambiente di lavoro libero sia da alcol che da sostanze stupefacenti. |
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- IL TURPILOQUIO E’ proibito l’utilizzo di un linguaggio non corretto e non compatibile durante il lavoro, e nel particolare fra colleghi e/o persone terze. |
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TUTTI I SOPRA CITATI COMPORTAMENTI SARANNO PUNITI ANCHE CON IL LICENZIAMENTO DEL/DEI COLLABORATORI CHE SI SARANNO MACCHIATI DI TALE CONDOTTA LESIVA NEI CONFRONTI ALTRUI |
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Rapporti con la concorrenza |
VEGALLARM è contraria a qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione, che è contraria alla politica aziendale ed è vietata ad ogni soggetto che per essaagisce. In nessun caso, il perseguimento dell’interesse dell’azienda può giustificare una condotta dei vertici aziendali e dei collaboratori che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente codice |
Rapporti con i clienti |
VEGALLARM è orientata, così come definito anche nel presente codice alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti.Le informazioni e le comunicazioni devono essere complete, comprensibili ed in applicazione delle normative vigenti. |
Rapporti con la pubblica amministrazione |
Nel rapporto con la pubblica amministrazione VEGALLARM, presta particolare attenzione ad ogni atto, comportamento od accordo, in modo tale che essi siano improntati alla massima trasparenza, correttezza e legalità. Nel corso delle trattative o rapporti con le pubbliche amministrazioni , i destinatari non terranno direttamente o indirettamente comportamenti tali da influenzare in modo non corretto la decisione dellacontroparte. In particolare NON è consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della pubblica amministrazione a titolo personale, o sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti. |
Regali ed omaggi |
Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile allasocietà In particolare è vietato in assoluto qualsiasi forma di regalo, omaggio o beneficio a funzionari pubblici o a loro famigliari che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio. Si precisa che tale norma concerne sia regali promessi o offerti, sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi beneficio. I regali offerti a terzi , comunque non appartenenti alla pubblica amministrazione, stante il divieto sopra indicato, devono essere di modico valore e documentati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche e devono essere segnalati all’amministratore della società. Tutti i destinatari del presente codice che ricevono regali o benefici non di modico valore sono tenuti a darne comunicazione all’amministratore unico, il quale ne valuterà l’adeguatezza e provvederà a far notificare al mittente la politicadella società in materia. |
Disposizioni finali |
A tutti i destinatari è fatto obbligo di prendere adeguata conoscenza e di osservarlo. Il presente codice etico viene esporto nella bacheca aziendale e consegnato fisicamentea tutti i dipendenti e collaboratori. |
AZIENDA VEGALLARM
Bonetti Giulio